1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:
a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione svolta dallo straniero di fronte alla Commissione centrale;
c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonché ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;
d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.
2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.
4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora ciò sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.